L'imposta va pagata se il sanitario si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di imposizione all'IRAP. Con l'ordinanza del 19 novembre 2018 n. 29722, i giudici di legittimità hanno stabilito che deve versare l'imposta il sanitario che si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN che si avvale della collaborazione di un infermiere e di un tecnico informatico e che ha alle sue dipendenze del personale con mansioni di segreteria.
Infatti, in accoglimento del ricorso del Fisco avverso la decisione della CTR favorevole al professionista, la Corte ha ricordato la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, con la quale è stata fatta chiarezza sulla spettanza dell'imposizione IRAP. Secondo gli Ermellini, in tale occasione, il requisito dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; ricorre inoltre quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. La CTR non aveva dunque fatto corretta applicazione di tali principi, pertanto la causa è stata rimandata alla Corte territoriale in diversa composizione.
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